Statuto dell'Associazione
“Nuovo statuto adeguato alla normativa sul Terzo settore D.L.3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche.”
A. R. C. O. - APS ASSOCIAZIONE RICERCA CULTURA ORIENTAMENTO - Associazione di Promozione Sociale
Art. 1 - Costituzione e sede
E' costituita l'associazione culturale "A.R.C.O. - APS" (Associazione di Ricerca, Cultura, Orientamento Associazione di Promozione Sociale) con sede nel comune diScandicci, via Leoncavallo 2, a norma dell'art.18 della Costituzione, del codice civile e del D.1.3 luglio 2017, n. 117 (CTS) e successive modifiche.
L'associazione è regolata dal presente statuto e dalle relative norme di legge.
Art. 2 - Scopi, finalità e attività
L'associazione ha lo scopo di promuovere la cultura, con particolare riferimento ai valori della solidarietà, della cittadinanza e della convivenza civile, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:
- promozione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici e delle pari opportunità;
avvalendosi in modo prevalente dell'attività divolontariato dei propri associati.
A tal fine intende svolgere le attività di interesse generale previste dal CIS citato, rivolte ai soci ed a tutti i cittadini del territorio, privilegiando le giovani generazioni nel loro processo di crescita, ed in particolare:
- interventi nelle scuole come supporto ai laboratori scolastici: linguistici per accoglienza e inserimento alunni stranieri, educazione alla legalità, intercultura, promozione alla lettura in collaborazione con la Biblioteca di Scandicci;
- corsi di lingua e cultura italiana per stranieri;
- Libera Università di Scandicci: partecipazione all'Organo di Gestione e al Comitato Scientifico, promozione di corsi e loro tutoraggio;
- tavolo permanente della Memoria del Comune di Scandicci: organizzazione e promozione di iniziative rivolte alle scuole ed ai cittadini;
- presentazione di libri attinenti alle attività in svolgimento con la presenza dell'autore;
- allestimento di mostre, anche itineranti nelle scuole, su argomenti di storia, satira, fotografia, fumetti;
- visite guidate;
- coordinamento con altre associazioni delterritorio.
Per le proprie iniziative l'associazione potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sulterritorio.
Per promuovere la realizzazione di progetti territoriali l'associazione si propone di fare proposte, collaborare e confrontarsi con enti locali, scuole di ogni ordine e grado, associazioni ed enti culturali che perseguano gli stessi scopi, università ed istituti di ricerca.
Art. 3 - Carattere dell'associazione e durata
E' un istituto unitario ed autonomo, amministrativamente indipendente.
E' diretta democraticamente dal Consiglio Direttivo, eletto da tutti i soci, che ne costituiscono la base sociale.
Non ha finalità di lucro, per cui è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitali.
I soci sono tenuti all'accettazione del presente statuto.
La durata dell'associazione è illimitata.
Art. 4 - Soci
L'associazione è aperta a tutti i cittadini, che abbiano compiuto 18 anni, italiani e stranieri, di sentimenti e comportamenti democratici senza discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
I soci si dividono in:
- soci onorari: coloro che per particolari meriti culturali vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo; non pagano la quota sociale e non hanno diritto di voto.
- soci ordinari operativi: soci che svolgono volontariamente e personalmente attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
- soci ordinari: soci che condividono gli scopi sociali ed intendono promuoverli con la loro adesione ed il loro contributo.
Per diventare soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, che se ne riserva l'accoglimento, motivando l'eventuale esclusione. L'accettazione va comunicata al richiedente e annotata sul libro dei soci.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 50 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Nella domanda, oltre ai dati personali, deve essere dichiarata la volontà di attenersi al presente statuto ed alle delibere degli organi sociali.
Gli associati hanno diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci.
Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e itermini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
- per morte;
- per dimissioni volontarie: i soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non visiano pendenti impegni economici assunti dall'assemblea dei soci per investimenti ed interventi straordinari.
- per decadenza, nel caso di perdita di qualcuno dei requisiti di ammissione;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati e gravi motivi di incompatibilità, per danni morali o materiali, per inosservanza delle norme statutarie o delle delibere prese dagli organi sociali.
Art. 5 - Organi Sociali
Organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria);
- il Consiglio Direttivo (composto da 7 membri);
- il Presidente o il Segretario.
Art. 6 - Assemblea dei soci
L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L'Assemblea può essere convocata, sia in via ordinaria che straordinaria, anche:
- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata alPresidente, dialmeno un terzo deisoci.
L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato aisoci almeno cinque giorni prima, mediante avviso scritto o e-mail, con specificazione della data, dell'ora, della sede e dell'ordine del giorno.
la prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno deisoci in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. ln seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
Ciascun socio ha un voto.
Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi, in caso di parità conta ilvoto del Presidente.
Le votazioni, normalmente, avvengono per alzata di mano, ma, per argomenti di particolare importanza e su decisione del Presidente, si può procedere a scrutinio segreto (in tale caso il Presidente può scegliere due scrutatori tra i presenti).
ln sede ordinaria all'Assemblea spettano iseguenti compiti:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- nominare i membri di eventuali commissioni (di organizzazione, di studio, di ricerca, di progettazione, di verifica e quant'altro);
- deliberare sulla ammissione ed esclusione degli associati in seconda istanza;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
ln sede straordinaria all'assemblea spetta:
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sultrasferimento della sede dell'associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice delterzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 - Consiglio Direttivo
ll Consiglio Direttivo è composto da sette soci elettidall'assemblea deisoci in seduta ordinaria; dura in carica due anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; i consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso e composte da soci e non soci.
ll Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
ll Consiglio Direttivo ha il compito di:
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare l'ammissione o I'esclusione degli associati;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate owero indicate dagli enti associati: si applica I'art, 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 8 - Presidente
ll Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica due anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Parimenti viene eletto il Vice Presidente.
ln caso di impedimento o di prolungata assenza può essere sostituito da un Vice Presidente.
Al Presidente spetta:
- dirigere l'associazione e rappresentarla legalmente, a tutti gli effetti, difronte a terzi ed in giudizio;
- avere la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività dell'associazione;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- firmare gli attisociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- poter delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Art. 9 - Segretario
ll Segretario è nominato dall'Assemblea Ordinaria, per un biennio, tra i componenti del Consiglio Direttivo.
ll Segretario coadiuva il Presidente e ha il compito di:
- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogatori;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ll Segretario è, inoltre, responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea.
Art. 10 - Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
ll bilancio coincide con l'anno solare.
Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste e per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo.
Art. 11 - Finanze e patrimonio
Le entrate dell'associazione sono costituite:
- dalla quota di isrizione da versarsi all'atto di ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- da proventi per raccolta fondi;
- da altri versamenti compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
I fondi possono essere depositati presso l'lstituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma disgiunta del Presidente o del Segretario.
ll socio che cessi di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale, tranne che per diversa decisione dell'Assemblea ordinaria.
Art. 12 - Norme finali e generali
L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al Segretario secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre ilvoto favorevole di almeno % degli associati.
ln caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dei liquidatori previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale delTerzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi socialio da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci del 5 Giugno 2019
A.R.C.O. - La Presidente - Associazione Ricerca Cultura Orientamento.